Condizioni generali di contratto di HAMM AG

Condizioni generali di fornitura e vendita di HAMM AG

1. Ambito di applicazione

1.1 Tutte le offerte, vendite, forniture e prestazioni di Hamm AG (di seguito denominata “fornitore”) sono subordinate unicamente alle presenti Condizioni di fornitura e vendita. Eventuali condizioni contrarie o divergenti del committente non vengono riconosciute. Ciò vale anche nel caso in cui il fornitore, pur a conoscenza di condizioni contrarie o divergenti del committente, esegua la fornitura a quest’ultimo senza riserve. Ogni eventuale deroga alle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura sarà efficace solo se confermata per iscritto dal fornitore.

1.2 Le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura si applicano, senza ulteriore accordo specifico, anche a tutti gli analoghi rapporti commerciali futuri con lo stesso committente.

1.3 Le forniture connesse a un montaggio in loco sono disciplinate anche dalle Condizioni generali di servizio nonché dalle Condizioni generali di montaggio del fornitore.

2. Offerta e stipula del contratto

2.1 Le offerte del fornitore non rivestono carattere impegnativo, salvo altrimenti espressamente indicato. I preventivi di spesa non sono vincolanti. Salvo altrimenti indicato, concept nella costruzione di impianti, prime offerte o preventivi di spesa vengono forniti gratuitamente. Il fornitore si riserva, per ulteriori concept, offerte o preventivi di spesa nonché per lavori di progettazione, di conteggiare un congruo compenso nel caso in cui non si pervenga a un contratto di fornitura.

2.2 Un contratto relativo a un ordine di fornitura si intende perfezionato solo dopo la conferma scritta del fornitore. Anche modifiche, integrazioni o accordi accessori devono essere confermati per iscritto dal fornitore.

2.3 I documenti formanti parte dell’offerta, come immagini, disegni o specifiche di peso e misura nonché i concept elaborati, hanno mero carattere indicativo, salvo che siano stati espressamente indicati come vincolanti.

2.4 Il fornitore si riserva tutti i diritti di proprietà e i diritti di autore relativi a immagini, disegni, concept, preventivi di spesa, calcoli e altra documentazione. Questi non potranno essere resi accessibili a terzi senza il previo espresso consenso scritto del fornitore e dovranno essere restituiti immediatamente a quest’ultimo, a sua richiesta,

(i) nel caso in cui non si pervenga ad alcun ordine, oppure
(ii) non appena esso sia stato evaso.

3. Prezzo di acquisto e pagamento

3.1 In mancanza di accordo contrario, i prezzi del fornitore si riferiscono a merce non imballata e non caricata, “franco fabbrica”. Salvo diverso accordo, ulteriori costi in particolare per l’installazione e la messa in funzione nonché per l’ottenimento di specifiche autorizzazioni e per l’adempimento di obblighi imposti dalle autorità sono a carico del committente.

Gli importi saranno inoltre maggiorati dell'IVA di legge.

3.2 Salvo altrimenti concordato, i pagamenti saranno effettuati interamente e senza spese per il fornitore, come segue:

Allegati: Secondo il piano dei pagamenti da concordarsi separatamente. Componenti degli impianti: prima della consegna, al netto.
Macchinari: prima della consegna, al netto.
Ricambi: prima della consegna, al netto.
Varie: entro 14 giorni dalla data della fattura, al netto.

3.3 Cambiali o assegni vengono accettati sempre ed esclusivamente con riserva d’incasso (pro solvendo). Tutte le spese di sconto e cambiali sono a carico del committente.

3.4 I pagamenti mediante lettera di credito sono disciplinati dalle norme pubblicate dalla ICC “Uniform Customs and Practice for Documentary Credits”, nella versione di volta in volta in vigore.

3.5 Il committente ha diritto alla compensazione, trattenuta o riduzione del prezzo, qualora le sue contropretese risultino esecutive ai termini di legge o non contestabili dal fornitore. Lo stesso vale anche nel caso in cui si facciano valere pretese legate alla responsabilità per vizi.

3.6 Il tardivo pagamento da parte del committente comporta l’applicazione di interessi moratori da parte del fornitore. Il tasso di interesse moratorio è pari, per l’anno, al tasso base maggiorato di otto (8) punti percentuali. Al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, il tasso base varia dei punti percentuali di cui la grandezza di riferimento è aumentata o diminuita dall’ultima variazione del tasso base. La grandezza di riferimento è il tasso di interesse dell’ultima operazione di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea precedente il primo giorno civile del semestre interessato. Il fornitore potrà chiedere il risarcimento del maggior danno subito, documentandolo. Il committente ha tuttavia il diritto di dimostrare che dal ritardo di pagamento sia derivato un danno minore.

3.7 Circostanze inficianti la solvibilità creditizia del committente di cui il fornitore venga a conoscenza hanno come conseguenza il pagamento immediato di tutti i crediti dovuti. In tal caso, il fornitore può esigere un pagamento anticipato o il versamento di garanzie.

4. Fornitura

4.1 Le date (disponibilità di pronta consegna, consegna, inizio del montaggio, messa in funzione e stato di pronto al funzionamento, ecc.) e i termini soggiacenti vengono concordati separatamente. Il decorso e il rispetto dei termini convenuti presuppongono l’adempimento degli obblighi di cooperazione del committente, in particolare la tempestiva ricezione di tutto il materiale, dei documenti, delle autorizzazioni, delle approvazioni, delle ispezioni che devono essere messe a disposizione dal committente, nonché il rispetto dei termini di pagamento concordati, in particolare il versamento dei pagamenti pattuiti (3.2) ovvero l’apertura di una lettera di credito (3.4) da parte del committente. Il mancato soddisfacimento tempestivo e regolare di tali requisiti determina una congrua proroga dei termini, perlomeno pari alla durata del ritardo; ciò non vale nel caso in cui il ritardo sia imputabile unicamente al fornitore.

4.2 Il rispetto dei termini presuppone il puntuale e corretto rifornimento da parte dei subfornitori.

4.3 Salvo altrimenti concordato, ogni consegna avviene “franco stabilimento” ovvero la fabbricazione di un impianto è considerata conclusa al verificarsi dello stato di pronto al funzionamento. Nel rapporto interno con il fornitore, il committente ne assume gli obblighi derivanti dal decreto tedesco in materia di imballaggi (Verpackungsverordnung), manlevandolo.

4.4 Il termine di consegna è rispettato se entro la sua scadenza l’oggetto della fornitura lascia lo stabilimento del fornitore oppure se quest’ultimo ne segnala la disponibilità di pronta consegna. Nella costruzione di impianti, anziché segnalare la disponibilità di pronta consegna, si segnala la stato di pronto al funzionamento. Qualora debba avvenire una presa in consegna, fa fede – salvo in caso di giustificato rifiuto della presa in consegna – la segnalazione di disponibilità alla presa in consegna ovvero, nella costruzione di impianti, la segnalazione dello stato di pronto al funzionamento.

4.5 Il fornitore ha sempre il diritto di effettuare consegne e prestazioni parziali.

4.6 I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e a eventi che complicano notevolmente o impossibilitano la consegna per il fornitore, come ad esempio guerre, attacchi terroristici, diffusione di malattie su vasta scala come contagi di massa, epidemie e pandemie (ad esempio ebola, morbillo, SARS, MERS, COVID-19 o altre gravi malattie virali di tipo analogo, colera ecc.) ivi compresa l'eventuale istituzione di zone protette, restrizioni alle importazioni e alle esportazioni, scioperi, serrate o disposizioni delle autorità pubbliche, anche laddove interessino i fornitori o i subfornitori del fornitore (di seguito indicati come casi di forza maggiore), comporteranno un'estensione dei termini di consegna convenuti per la durata del ritardo concernente la fornitura o il servizio, a cui si andrà ad aggiungere un congruo tempo di ripresa dell'attività. Qualora anche nei casi di forza maggiore la consegna venga comunque eseguita, comportando delle spese aggiuntive, come costi di trasporto o di magazzinaggio più elevati a causa di speciali misure di sicurezza, della scarsità dei mezzi di trasporto o dell'interruzione di una fornitura già iniziata, tali oneri saranno a carico del committente. Ove possibile, il fornitore comunicherà al committente l'inizio, la fine e la durata prevista delle circostanze di cui sopra.

4.7 il fornitore non è in mora se, nel rispetto dei termini di consegna pattuiti nel contratto e per il periodo fino alla consegna dell’effettivo oggetto della fornitura, provvede a mettere a disposizione del committente un oggetto sostitutivo che soddisfi sostanzialmente i requisiti tecnico-funzionali del committente, assumendosi tutti i costi connessi alla relativa fornitura.

4.8 In caso di mora del fornitore, il committente concederà al fornitore un congruo termine successivo per l’esecuzione del contratto.

4.9 Qualora il fornitore permanga in mora anche dopo congruo termine successivo e da ciò derivi un danno al committente, questi ha il diritto di esigere un risarcimento forfettario, pari, per ogni settimana piena di ritardo, allo 0,5%, ma nel complesso non superiore al 5% e, nella costruzione di impianti, al 3% del valore della parte della prestazione complessiva sulla base del valore netto di consegna franco fabbrica, ma senza trasporto, montaggio o eventuali costi accessori, che, a seguito del ritardo, non è stato possibile utilizzare a tempo debito oppure in conformità al contratto. Rimangono escluse ulteriori richieste di risarcimento del danno dovuto a mora.

Qualora per due volte il committente assegni al fornitore in mora – tenendo conto delle deroghe previste per legge – un congruo termine di consegna e detto termine non venga rispettato, il committente ha la facoltà di recedere dal contratto nei termini di legge.

5. Trasferimento del rischio, trasporto, mora nell’accettazione, stato di pronto al funzionamento

5.1 Il trasferimento del rischio al committente avviene nel momento in cui l’oggetto della fornitura è stato approntato per il ritiro oppure, nella costruzione di impianti, il fornitore ha segnalato lo stato di pronto al funzionamento (cfr. punto 43), ciò anche nel caso in cui vengano effettuate consegne parziali o il fornitore si sia accollato anche altre prestazioni, ad es. le spese di spedizione o la consegna e l’installazione. Qualora debba essere effettuata una presa in consegna, essa fa fede per il trasferimento del rischio. Essa deve avvenire tempestivamente alla data di presa in consegna o, in alternativa, dopo la segnalazione da parte del fornitore della disponibilità alla presa in consegna. Il committente non può rifiutare la presa in consegna per la presenza di un vizio non essenziale. Se il committente non dichiara la presa in consegna, benché non si sia in presenza di alcun vizio o solo di un vizio non essenziale, l’oggetto della fornitura è da intendersi preso in consegna dal fornitore allo scadere del termine di un mese dalla dichiarazione di disponibilità alla presa in consegna, al più tardi però sei mesi dopo che l’oggetto ha lasciato lo stabilimento. In caso di fornitura e installazione di un impianto, la segnalazione dello stato di pronto al funzionamento prende il posto della presa in consegna.

5.2 Qualora la spedizione ritardi o non venga effettuata a causa di circostanze non imputabili al fornitore, il rischio viene trasferito al committente dal giorno della segnalazione di disponibilità alla pronta consegna o alla presa in consegna oppure dello stato di pronto al funzionamento.

5.3 Salvo altrimenti concordato, il trasporto degli oggetti della fornitura avviene a rischio e a spese del committente.

5.4 Su richiesta del committente e a sue spese, il fornitore provvederà ad assicurare la spedizione contro i rischi del trasporto.

5.5 Qualora il committente incorra nella mora nell’accettazione o violi altri obblighi di cooperazione, il fornitore ha il diritto di esigere il risarcimento del danno derivatogli, comprensivo di eventuali oneri aggiuntivi, in particolare quelli connessi alla ritardata presa in consegna della fornitura ovvero al tardivo avvio del montaggio e della messa in funzione e dal ritardato stato di pronto al funzionamento.

5.6 Nel caso in cui si utilizzino clausole commerciali come FOB, CFR, CIF, ecc., queste devono seguire le regole Incoterms di volta in volta in vigore della ICC.

6. Riserva di proprietà e altre garanzie

6.1 Il fornitore si riserva la proprietà dell’oggetto della fornitura fino alla completa corresponsione dei crediti del fornitore nei confronti del committente derivanti dalla relazione commerciale, ivi inclusi i crediti futuri, anche provenienti da contratti stipulati contemporaneamente o in un momento successivo. Ciò vale anche nel caso in cui singoli crediti o tutti i crediti del fornitore siano stati depositati dal fornitore in un conto corrente e il saldo è chiuso e riconosciuto. In caso di condotta non conforme ai termini contrattuali da parte del committente, in particolare in caso di ritardo di pagamento, il fornitore ha il diritto, previo sollecito, di recuperare l’oggetto della fornitura con contestuale dichiarazione di recesso e il committente è obbligato a restituirlo.

6.2 Il committente è autorizzato a disporre degli oggetti della fornitura nell’ambito della pratica commerciale regolare, se e a condizione che le condizioni contenute ai punti 6.3, 6.4 e 6.5 relative alla garanzia dei crediti del fornitore nei confronti del committente siano soddisfatte. Una violazione dell’obbligo contenuto nella frase di cui sopra dà al fornitore il diritto di risolvere l’intera relazione commerciale con il committente con effetto immediato.

6.3 Tra il fornitore e il committente viene così concordato che, con la stipula del contratto di fornitura, tutti i crediti del committente derivanti dalla futura rivendita o dalla locazione della fornitura a un terzo o da qualsiasi altro fondamento giuridico (assicurazione, atto illecito, ecc.) vengono trasferiti al fornitore a garanzia di tutti i crediti di quest’ultimo, derivanti dalla relazione commerciale con il committente. Il committente cede pertanto sin d’ora al fornitore tutti i crediti spettantigli e derivanti dalla rivendita, dalla locazione della fornitura o dal funzionamento dell’impianto, assieme ai diritti accessori. Il fornitore accetta la cessione sin da subito. Al committente rimane tuttavia consentito riscuotere i crediti ceduti fintanto che il fornitore esige la comunicazione della cessione. Al committente viene fatto divieto di cedere ancora una volta i crediti già ceduti al fornitore. Il committente è obbligato a trasferire al fornitore la proprietà o altro diritto relativo a oggetti, parti del macchinario o componenti e macchinari usati di cui abbia riscosso il pagamento nell’ambito della rivendita, a prescindere dal tipo, nel momento in cui il committente ne acquisisce la proprietà o altro diritto. Il committente è tenuto a conservare a titolo gratuito, trattare con cura e assicurare in maniera adeguata gli oggetti innanzi menzionati per il fornitore (si veda 6.7).

6.4 Qualora le garanzie indicate ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 non siano riconosciute nell’ordinamento giuridico del Paese in cui gli oggetti della fornitura si trovano o queste possano essere attuate con restrizioni, il committente si impegna sin da subito a cooperare in tutte le fasi necessarie (soprattutto in connessione con eventuali obblighi di registrazione o segnalazione, ecc.), in particolare a rilasciare le dichiarazioni di volontà a tal fine necessarie, in maniera tale che le garanzie possano essere prestate nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente. Il fornitore ha il diritto di trattenere gli oggetti della fornitura oppure di interrompere i lavori di montaggio e di messa in funzione finché non sono state prestate le garanzie necessarie in maniera giuridicamente efficace. Qualora non sia possibile prestare garanzie tenendo conto dei requisiti di legge in loco oppure esse non possano essere attuate, il committente si obbliga sin da subito a offrire al fornitore garanzie equivalenti. Il committente ha l’obbligo di informare il fornitore, senza richiesta e tempestivamente alla stipula del contratto o dopo la stessa, di eventuali requisiti di forma o di altro tipo previsti per legge, che si oppongano all’erogazione di garanzie secondo i punti 6.1, 6.2 e 6.3.

6.5 La lavorazione o la trasformazione dei beni oggetto di riserva viene sempre effettuata dal committente per il fornitore. Se il bene oggetto di riserva viene elaborato assieme ad altri oggetti non appartenenti al fornitore, quest’ultimo acquista la comproprietà della nuova cosa nel rapporto tra il valore del bene oggetto di riserva e quello degli altri oggetti elaborati al momento dell’elaborazione.

Se le merci del committente vengono unite o mescolate in modo indissolubile assieme ad altri oggetti mobili in maniera tale da ottenere una cosa unica e l’altra cosa è da considerarsi come cosa principale, il committente trasferisce in proporzione al fornitore la comproprietà, a condizione che la cosa principale gli appartenga.

Il committente custodisce la proprietà o la comproprietà a titolo gratuito per il fornitore. Alla cosa realizzata mediante l’elaborazione o la trasformazione si applica per il resto quanto valido per la merce soggetta a riserva.

6.6 Se il valore delle garanzie concesse ai punti 6.1-6.5 supera i crediti del fornitore derivanti dalla relazione commerciale con il committente di più del 10%, il fornitore, a richiesta del committente, retrocederà le garanzie eccedenti, a sua discrezione.

6.7 Nel caso in cui

  • la proprietà dell’oggetto della fornitura, a causa della riserva di proprietà, non sia ancora stata trasferita interamente al committente,
  • l’oggetto della fornitura, a fronte di un accordo separato in deroga al punto 3.2, venga pagato in tutto o in parte solo dopo la consegna oppure, nella costruzione di impianti, dopo la presa in consegna (ad es. pagamento rateale, dilazione di pagamento, proroga del termine di pagamento anticipatamente o successivamente concordato, ecc.),
  • sia stato messo a disposizione del committente l’oggetto della fornitura (ad es. consegna “in prova”, “per presa in visione” o simile) oppure un dispositivo sostitutivo (ad es. “per ovviare a una mancanza” o simile) già prima della stipula di un contratto di compravendita o per altri motivi a titolo oneroso (ad es. “per locazione” o simile) o gratuito,

il committente si impegna a stipulare, franco fabbrica, una polizza assicurativa con valore al nuovo, inclusi tutti i costi accessori, contro tutti i pericoli, tra cui incendio, danni elementari, vandalismo, furto, trasporto, uso improprio, errori di comando, incidente, ecc. e a mantenerla in essere, a seconda del caso, fino al completo passaggio di proprietà, fino alla completa corresponsione del pagamento, fino al momento della restituzione o del recupero definitivo dell’oggetto della fornitura o del dispositivo sostitutivo al fornitore o al committente (assicurazione del macchinario). Il committente si impegna inoltre, per lo stesso periodo, ad assicurare a proprie spese il rischio di esercizio derivante dalla cosa consegnata (assicurazione di responsabilità civile). Il committente si impegna a consegnare al fornitore un’attestazione corrispondente, prima di lasciare l’oggetto della fornitura, vale a dire prima della consegna franco fabbrica (punto 4.3). Il fornitore è autorizzato a rifiutare la consegna della merce fintanto che non viene fornita tale attestazione. Il fornitore è altresì autorizzato a provvedere autonomamente ad assicurare l’oggetto della fornitura e ad addebitare eventuali costi al committente. Il committente cede sin d’ora al fornitore i propri diritti e le proprie pretese, attuali e future, nei confronti del proprio assicuratore derivanti dal rapporto di assicurazione. Il fornitore accetta la cessione. I diritti decadono nel momento in cui la proprietà della merce viene definitivamente trasferita al committente e il prezzo di acquisto è stato corrisposto del tutto.

6.8 In caso di pignoramenti, sequestri o altri accessi di terzi agli oggetti o ai crediti sui quali esistono diritti di garanzia del fornitore, il committente dovrà informare il fornitore immediatamente, e aiutarlo nell’esercizio dei suoi diritti. I costi di eventuali interventi giudiziari o extragiudiziari sono a carico del committente, salvo che non sia possibile esigere il relativo rimborso dal terzo.

6.9 L’istanza di apertura del procedimento per insolvenza relativo al patrimonio del committente autorizza il fornitore con effetto immediato a recedere dal contratto e a esigere la restituzione immediata dell’oggetto della fornitura.

6.10 I punti 6.1. 6.3 e 6.9 si applicano agli oggetti, alle parti della macchina o ai componenti di cui il committente abbia riscosso il pagamento ai sensi del punto 6.3 e a macchinari usati, indipendentemente dal tipo.

7. Responsabilità per vizi

7.1 Al verificarsi di un vizio materiale entro il termine di prescrizione, la cui causa fosse già presente al momento del trasferimento del rischio, il fornitore può, a sua scelta, eliminare il vizio nell’ambito della riparazione o fornire una cosa priva di vizi. L’eliminazione dei vizi avviene tramite sostituzione o riparazione della cosa viziata presso il fornitore, salvo altrimenti concordato tra le parti espressamente o tacitamente (ad es. mediante esecuzione non contraddetta in loco). Le parti sostituite diventano di proprietà del fornitore; le norme di cui al punto 6 si applicano conformemente.

7.2 Per esercitare i diritti derivanti dalla responsabilità per vizi, il committente deve ispezionare immediatamente gli oggetti della fornitura, al più tardi entro una settimana dalla consegna, al fine di individuare eventuali vizi e, qualora ne sia presente uno, dovrà subito segnalarlo al fornitore per iscritto. I vizi che non possano essere scoperti entro questo termine nemmeno con un esame accurato degli oggetti devono essere comunicati per iscritto al fornitore subito dopo essere stati individuati. Per consegna nella prima frase del presente comma si intende il momento in cui il committente entra (oppure, in assenza di colpa a lui imputabile, avrebbe potuto entrare) in possesso dell’oggetto della fornitura e ha la facoltà di disporne.

7.3 Eventuali modifiche costruttive o esecutive apportate prima della consegna di un oggetto ordinato nell’ambito di una modifica generale della costruzione o della produzione presso il fornitore non sono da intendersi come vizi dell’oggetto della fornitura, salvo che essi comportino l’impossibilità di utilizzarlo per le finalità volute dal committente.

7.4 Qualora l’eliminazione dei vizi non dovesse andare a buon fine, il committente deve fissare al fornitore un congruo termine successivo per l’ulteriore riparazione o sostituzione Nel caso in cui il tentativo di riparazione non dovesse nuovamente riuscire, il committente può esigere la riduzione del prezzo d’acquisto dell’importo del valore perso dall’oggetto della fornitura a causa del vizio oppure, a sua scelta, di recedere dal contratto. In presenza di un vizio trascurabile, al committente spetta soltanto il diritto alla riduzione del prezzo contrattuale.

7.5 Per procedere con l’esecuzione dei lavori previsti in caso di responsabilità per vizi (riparazioni o sostituzioni), il committente è tenuto a concedere al fornitore o a un terzo da questi incaricato, previo accordo, il tempo e l’occasione necessari. Il committente può provvedere da sé a (oppure può incaricare terzi di) sanare un vizio alla cui eliminazione sia obbligato il fornitore, a spese di quest’ultimo, solo qualora ciò sia necessario per tutelarsi da rischi cogenti per la sicurezza di esercizio oppure per evitare danni sproporzionatamente elevati e se questi ha ottenuto il previo consenso del fornitore.

7.6 La garanzia del fornitore non si estende ai costi conseguenti all’eliminazione dei vizi.

Nel caso in cui un vizio si basi su un particolare che il fornitore ha acquistato da un terzo in qualità di subfornitore per i suoi prodotti, il fornitore cede sin d’ora al committente i propri diritti derivanti dalla consegna del pezzo acquistato oppure da contratti di fornitura di terzi. La responsabilità per vizi è in tal senso limitata. Se il committente non riceve un congruo compenso dal diritto ceduto, il fornitore risponde in via sussidiaria fino alla scadenza del termine di garanzia secondo le disposizioni delle presenti Condizioni generali di contratto.

7.7 Non sono vizi materiali:

  • usura naturale;
  • uso inadatto o improprio;
  • montaggio errato, lavori di costruzione o di messa in funzione carenti, da parte del committente o di terzi;
  • trattamento improprio, errato o negligente;
  • stoccaggio o installazione impropria oppure terreno di fondazione non adeguato;
  • mancata osservanza delle istruzioni d’uso;
  • utilizzo di mezzi di esercizio non adatti;
  • utilizzo di materiali e parti di ricambio non adatte;
  • agenti chimici, elettrochimici, elettromagnetici, elettrici o simili;
  • modifiche dell’oggetto della fornitura apportate dal committente (o da un terzo da questi incaricato), salvo che il vizio non si trovi in rapporto causale con la modifica;
  • montaggio di componenti nonché di ricambi, parti di usura o altri particolari nonché lubrificanti non provenienti dal costruttore (cosiddetti prodotti OEM), salvo che il vizio materiale non si trovi in rapporto causale con la parte montata;
  • manutenzione carente o non regolare da parte del committente o di terzi, a condizione che questi non siano autorizzati dal costruttore alla manutenzione dei macchinari o dell’impianto.

7.8 Se la fornitura comprende software, la responsabilità per vizi non si estende all’eliminazione di errori del software e di errori causati da uso improprio, errori di comando, usura naturale, ambiente di sistema inaccessibile, utilizzo da parte di persone diverse da quelle riportate nelle condizioni d’uso nelle specifiche nonché manutenzione insufficiente.

7.9 Il committente è tenuto a segnalare immediatamente per iscritto i vizi del software in forma chiara e dettagliata indicando tutte le informazioni utili per il riconoscimento e l’analisi dei vizi. In particolare vanno specificati l’aspetto e gli effetti del vizio del software.

7.10 Le pretese per vizi materiali e giuridici si prescrivono in 12 mesi. Il termine di prescrizione decorre con il trasferimento del rischio di cui al punto 5.1.

7.11 Le disposizioni contenute nel presente punto 7 disciplinano in via definitiva la responsabilità per vizi relativa agli oggetti consegnati dal fornitore. Ulteriori pretese del committente, in particolare per danni non causati direttamente all’oggetto della fornitura, sono disciplinate esclusivamente dal punto 8.

7.12 Si esclude espressamente ogni responsabilità per vizi materiali relativa a macchinari usati.

8. Responsabilità

8.1 Il fornitore risponde in caso di dolo e colpa grave, di lesione colposa alla vita, all’integrità fisica e alla salute, nonché di difetti che il fornitore abbia taciuto in mala fede o per i quali abbia espresso garanzie di qualità. Il fornitore risponde in maniera illimitata nell’ambito della responsabilità da prodotto difettoso nonché sulla base di altre norme di legge cogenti.

In caso di violazione colposa di obblighi fondamentali del contratto, il fornitore risponde anche in caso di colpa lieve, ma nella misura limitata al 10% del valore dell’ordine. Qualora detta limitazione non sia consentita per motivi giuridici, in presenza di colpa lieve la responsabilità è limitata al danno tipico, ragionevolmente prevedibile al momento della stipula del contratto. Per obblighi essenziali del contratto in tal senso si intendono, concretamente, obblighi essenziali descritti, la cui violazione infici il conseguimento dello scopo del contratto oppure, astrattamente, gli obblighi il cui adempimento sia imprescindibile per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il committente possa fare costante affidamento.

8.2 Il committente viene avvisato del fatto che prima dell’installazione e durante l’utilizzo di un software è tenuto a eseguire continuamente backup dei dati. In caso di perdita di dati, il fornitore risponde soltanto delle spese che l’acquirente abbia dovuto sostenere per il ripristino dei dati corretti, avendo correttamente effettuato il backup dei dati.

8.3 Si esclude l’ulteriore responsabilità per il risarcimento danni, specie patrimoniali. La responsabilità per tutti i danni conseguenti, in particolare mancato guadagno, è esclusa.

8.4 Le precedenti limitazioni di responsabilità valgono, per motivo e ammontare, anche in caso di eventuali pretese di risarcimento danni avanzate dal committente nei confronti dei legali rappresentanti del fornitore, dei suoi dipendenti, o del suo personale ausiliario.

8.5 Le precedenti limitazioni di responsabilità valgono, per motivo e ammontare, anche per la violazione di obblighi accessori del contratto, in particolare per la violazione di obblighi di informazione e consulenza prima e dopo la stipula del contratto.

9. Diritti relativi al software/protezione dei dati

9.1 Se la fornitura comprende un software, al committente viene concesso un diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, ivi compresa la documentazione riguardante l’utilizzo sull’oggetto della fornitura destinato a questo scopo. È vietato l’utilizzo del software su più di un sistema.

9.2 Il committente non può riprodurre, elaborare, tradurre il software né convertire il codice oggetto nel codice sorgente, salvo che queste misure siano espressamente previste nel contratto o consentite per legge in casi eccezionali. Il committente si impegna a non rimuovere i dati del produttore, in particolare i simboli di copyright, ovvero a non modificarli senza il previo consenso scritto del fornitore.

9.3 Tutti gli altri diritti relativi al software e alla documentazione, incluse le copie, restano in capo al fornitore e/o al fornitore del software. È vietato il conferimento di sublicenze o la trasmissione a terzi in qualsiasi forma.

9.4 Il fornitore non risponde del software integrato o successivamente installato (anche sotto forma di upgrade o update), se il committente utilizza in software in modo improprio. In particolare si è in presenza di un utilizzo improprio se il committente o un terzo

  • cancella, modifica o altrimenti influenza i parametri dell’oggetto della fornitura senza il consenso scritto del fornitore in maniera tale da compromettere eventualmente la funzionalità del macchinario;
  • installa un software (anche sotto forma di upgrade o update) non autorizzato dal fornitore per la rispettiva tipologia di macchinario o impianto che il committente acquista o ha acquistato;
  • installa un software (anche sotto forma di upgrade o update) senza mettere completamente fuori servizio il macchinario o l’impianto durante l’intero processo di installazione, upgrade o update, senza osservarlo, senza controllarne di continuo il comportamento e senza tenere le persone a debita distanza. Le misure di sicurezza devono essere tassativamente osservate.

9.5 Per il resto si applicano le limitazioni di responsabilità di cui ai punti 7 e 8. Per quanto riguarda i software che vengono concessi in uso solo per un periodo di tempo limitato, per tale periodo la responsabilità di cui al punto 7 è limitata all’eliminazione dei difetti. Qualora questa non abbia esito positivo, in caso di software concesso in uso per un periodo di tempo limitato, il committente cui sia stato fatturato per il software un canone a parte ha diritto a risolvere immediatamente il contratto nonché, a condizione che il difetto comprometta in misura considerevole l’idoneità all’uso del software o del prodotto, il diritto alla riduzione del canone pattuito.

9.6 Se il committente, con l’acquisto di un macchinario, impianto o componente oppure a parte, ha acquistato un determinato software (ad es. nell’ambito di un sistema di gestione della flotta basato su web come WITOS o simile), la messa a disposizione dipende dalla tecnologia di rete disponibile oltre che dalle caratteristiche tecniche e geografiche presenti sul luogo di utilizzo. Il fornitore non assume alcuna garanzia o responsabilità per le interruzioni disposte dal provider (ad es. un intervento di manutenzione necessario per un funzionamento regolare della rete), altre limitazioni dei servizi di telecomunicazione oppure persino la disattivazione di una tecnologia di rete datata (ad es. G2). In caso di dubbi, trovano conforme applicazione i punti 7.6 e 8.3. Nel caso in cui i dati del macchinario o dell’impianto (ad es. relativi al funzionamento continuo, ai periodi di standby, ecc.) vengano conservati e trasferiti al fornitore, quest’ultimo è autorizzato ad analizzarli gratuitamente, a elaborarli e a utilizzarli per scopi interni in maniera illimitata, purché il committente non vi si opponga espressamente. La trasmissione a terzi, ad es. per finalità di confronto e referenza, è consentita se avviene in forma anonima oppure se il committente, richiesto in tal senso, vi acconsente espressamente.

9.7 Qualora nell’ambito di un’esecuzione, un upgrade o un update del software vengano memorizzati dati personali si applica quanto segue:

Il fornitore assicura il rispetto della normativa sulla privacy. In particolare, se necessario per l’installazione di un software, i dati personali comunicati non vengono trasmessi a terzi, bensì vengono unicamente memorizzati, trattati e utilizzati internamente ai fini dell’esecuzione del contratto. Essi verranno cancellati se non sono più necessari. Qualora alla cancellazione si oppongano termini per la conservazione dei dati previsti per legge, al posto della cancellazione subentra un blocco secondo le norme di legge in materia.

Se così richiesto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati, prima della stipula del contratto il committente provvederà a ottenere le dichiarazioni di consenso scritte dei soggetti i cui dati personali sono necessari per l’esecuzione del contratto.

10. Diritti connessi di terzi

10.1 Il fornitore risponde delle violazioni dei diritti di terzi causate dalla sua prestazione solo nella misura in cui detta prestazione sia prevista dal contratto. Il fornitore risponde delle violazioni dei diritti di terzi solo nel luogo di utilizzo della prestazione previsto dal contratto (luogo di consegna). Eventuali pretese per vizi giuridici non sussistono in caso di uno scostamento minimo delle prestazioni del fornitore rispetto alle qualità specificate nel contratto.

10.2 Nel caso in cui un terzo faccia valere nei confronti del committente una violazione dei propri diritti causata dalla prestazione del fornitore, il committente ne dà immediata notizia al fornitore. Il fornitore è autorizzato, ma non obbligato, a tutelarsi, se consentito, dalle pretese avanzate a proprie spese. Il committente non è autorizzato a riconoscere pretese di terzi prima di aver adeguatamente offerto al fornitore l’occasione di difendersi dai diritti di terzi in altro modo.

I10.3 Se tali pretese sono state fatte valere, il fornitore può, a proprie spese, acquisire un diritto d’uso oppure modificare il software (programma in licenza) o sostituirlo con un prodotto equivalente oppure, se il fornitore non è in grado di ottenere un altro rimedio a un costo ragionevole, a riprendersi la prestazione previo rimborso del corrispettivo a tal fine versato dal committente, dopo aver dedotto un congruo indennizzo per l’utilizzo. A tale proposito vengono presi in considerazione gli interessi del committente.

10.4 Alle pretese di risarcimento danni e di rimborso si applica il punto 8, a integrazione.

11. Controllo sulle esportazioni

11.1 Le forniture di cui al presente contratto sono soggette alla riserva dell’assenza di ostacoli in base alla legislazione nazionale o internazionale sul controllo delle esportazioni, ad es. embarghi o altre sanzioni, che si oppongano all’esecuzione. Il committente si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l’esportazione. Eventuali ritardi dovuti a controlli sulle esportazioni o a procedure di approvazione sospendono i termini e i tempi di consegna. Nel caso in cui non vengano impartite le approvazioni necessarie oppure la fornitura o la prestazione non possa essere approvata, il contratto è da considerarsi non stipulato per le parti interessate.

11.2 Il fornitore ha la facoltà di risolvere immediatamente il contratto qualora ciò risulti necessario ai fini del rispetto delle normative nazionali o internazionali.

11.3 In caso di una risoluzione di cui al punto 11.2 resta esclusa la possibilità per il committente di far valere una pretesa di risarcimento danni o altri diritti.

11.4 Il committente che trasferisca le merci fornite dal fornitore a terzi sul territorio nazionale o all’estero è tenuto a rispettare le norme vigenti del diritto nazionale e internazionale in materia di controlli sulle esportazioni.

12. Diritto applicabile, foro competente, nullità parziale

12.1 Al rapporto contrattuale tra il fornitore e il committente si applica esclusivamente il diritto del Paese in cui il fornitore ha sede, a eccezione delle disposizioni della Convenzione comune delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale.

12.2 Foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale in essere tra il fornitore e il committente, anche per pretese connesse a cambiali e assegni è il tribunale giurisdizionalmente competente per la sede principale del fornitore. Il fornitore ha tuttavia la facoltà, a sua discrezione, di citare in giudizio il committente anche presso il suo foro competente generale.

12.3 Per il rapporto contrattuale è giuridicamente vincolante solo la versione tedesca delle presenti Condizioni di vendita e fornitura.

12.4 La sopravvenuta invalidità, per qualsivoglia motivo, di una o più clausole o parti di clausole delle presenti Condizioni di vendita e fornitura non comprometterà la validità delle stesse nella loro interezza. Il committente e il fornitore si impegnano a sostituire dette clausole o parti di clausole con altre consentite per legge e che si avvicinino il più possibile allo scopo economico originariamente perseguito. Lo stesso vale in caso di lacune di cui non si sia a conoscenza.

Luglio 2020

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Condizioni generali di fornitura e vendita

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Condizioni generali di acquisto

I. Condizioni di contratto generali facenti fede

I contratti tra HAMM AG (committente) e i suoi fornitori vengono stipulati esclusivamente sulla base delle seguenti condizioni generali di contratto di HAMM AG Tutti i contratti, le modifiche e gli accordi accessori hanno validità solo se messi per iscritto. Sin d’ora ci si oppone espressamente a qualsiasi eventuale rinvio del fornitore alle proprie CGC. Le nostre Condizioni di acquisto trovano applicazione anche nel caso in cui, pur essendo a conoscenza di condizioni del fornitore contrarie o divergenti dalle nostre, accettiamo o paghiamo le consegne di prodotti e prestazioni del fornitore. Le nostre Condizioni di acquisto disciplinano anche tutte le forniture e prestazioni future del fornitore fino all’entrata in vigore delle nostre nuove Condizioni di acquisto.

II. Ordine

1. I contratti di fornitura (ordini e accettazione) e le consegne a scalare nonché le relative modifiche e integrazioni necessitano della forma scritta. Ordini e consegne a scalare possono avvenire anche mediante trasmissione remota di dati.

2. Se il fornitore non accetta l’ordine entro tre settimane dalla ricezione, il committente avrà il diritto di annullarlo. Le consegne a scalare diventano vincolanti al più tardi quando il fornitore non vi si oppone entro due settimane dalla ricezione.

3. Entro i limiti del possibile per il fornitore, il committente può richiedere modifiche dell’oggetto della fornitura in termini di costruzione ed esecuzione. Le ripercussioni, in particolare per quanto concerne i maggiori e minori costi nonché i termini di consegna, vanno adeguatamente regolamentate di comune accordo.

4. I preventivi di spesa o le offerte di qualsiasi tipo sono vincolanti e gratuite.

III. Pagamento

1. In caso di consegne anticipate l’esigibilità del pagamento è legata alla data di consegna concordata.

2. In caso di consegna affetta da vizi, il committente è autorizzato a trattenere il pagamento in proporzione al valore, fino a quando la consegna non sia eseguita nella maniera corretta.

3. Senza il previo consenso del committente, che non può essere rifiutato senza motivo, il fornitore non è autorizzato a cedergli i suoi crediti o a consentire a terzi di riscuoterli. In presenza di una riserva di proprietà prorogata, il consenso è da considerarsi impartito.

4. Eventuali variazioni di prezzo necessitano del consenso del committente.

5. I Il committente effettua il pagamento, salvo altrimenti indicato, 14 giorni dopo il ricevimento della merce e della fattura, con lo sconto del 3% oppure, al netto e senza sconti, 30 giorni dopo il ricevimento della merce e della fattura.

6. In assenza di accordi specifici, i prezzi si intendono DDP secondo gli Incoterms 2000 e sono comprensivi dei costi di imballaggio, IVA esclusa. Il rischio materiale è in capo al fornitore fino al momento dell’accettazione della merce da parte nostra o di un nostro incaricato nel luogo in cui la merce deve essere consegnata in base all’ordine.

IV. Denunce di vizi

Il committente è tenuto a informare tempestivamente per iscritto il fornitore di eventuali difetti della fornitura, non appena essi vengano riscontrati nell’ambito del regolare svolgimento dell’attività. In tal senso il fornitore rinuncia a sollevare l’eccezione di un ritardo nella denuncia dei vizi.

V. Riservatezza

1. Tutte le informazioni commerciali o tecniche rese accessibili da parte nostra (compresi i dati che possano essere desunti da oggetti consegnati, documenti o software e altre conoscenze o esperienze) devono essere mantenute confidenziali nei confronti di terzi salvo che si possa dimostrare fossero già di pubblico dominio, e potranno essere rese disponibili presso la sede del fornitore solo alle persone strettamente necessarie per il loro utilizzo ai fini della consegna a noi. Anche tali persone sono obbligate alla confidenzialità. Le informazioni rimangono di nostra esclusiva proprietà e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne a noi destinate – senza il nostro previo consenso scritto. A nostra richiesta, tutte le informazioni da noi comunicate (incluse copie e registrazioni, se del caso) nonché gli oggetti concessi in prestito dovranno essere immediatamente e completamente a noi restituiti o distrutti. Ci riserviamo tutti i diritti relativi a tali informazioni (inclusi i diritti d’autore e i diritti di privativa industriale e intellettuale, come brevetti, modelli d’utilità). Qualora tali informazioni ci siano state fornite da terzi, la riserva si applica anche nei confronti di detti terzi.

2. I prodotti realizzati sulla base di documentazione da noi predisposta, come disegni, modelli, stampi e simili, o di nostre informazioni confidenziali con nostri strumenti o strumenti modellati sugli stessi, non potranno essere utilizzati dal fornitore stesso né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche ai nostri ordini di stampa.

3. I subfornitori devono impegnarsi a osservare tali norme.

4. Le parti contraenti possono pubblicizzare la loro relazione commerciale solo previo consenso scritto.

VI. Tempi e termini di consegna

I tempi e i termini di consegna concordati sono vincolanti. Per il rispetto dei tempi o dei termini di consegna fa fede il ricevimento della merce, inclusi tutti i documenti necessari, da parte del committente. Nel caso in cui non sia stata concordata una consegna “franco fabbrica” il fornitore renderà tempestivamente disponibile la merce tenendo conto del tempo usuale per la spedizione.

Il fornitore è eventualmente obbligato a dimostrare l’avvenuta fornitura.

Il committente si riserva di rispedire al mittente la merce consegnata troppo in anticipo. I maggiori costi da ciò derivanti sono a carico del fornitore.

VII. Ritardo della consegna

1. Il fornitore è obbligato nei confronti del committente a risarcire il danno arrecato dal ritardo.

2. L’ammontare del risarcimento dipende dal ritardo della consegna. Salvo altrimenti concordato, esso è pari all’1% del valore dell’ordine per ogni settimana iniziata.

3. Il committente si riserva di provare un danno maggiore.

4. L’accettazione incondizionata di una fornitura o prestazione tardiva non comporta alcuna rinuncia alle richieste di risarcimento dei danni spettantici a fronte di detta fornitura o prestazione tardiva.

VIII. Forza maggiore

Forza maggiore, controversie sindacali, sommosse, azioni governative e altri eventi imprevedibili, inevitabili e gravi esonerano le parti contraenti dalle loro obbligazioni per un periodo di tempo equivalente alla durata dell’impedimento e per la portata del loro effetto. Ciò vale anche nel caso in cui tali eventi intervengano in un momento in cui la parte contraente interessata è in mora. Le parti contraenti sono tenute, nei limiti del ragionevole, a fornire tempestivamente le informazioni necessarie e ad adeguare i propri obblighi alle mutate circostanze, in buona fede.

Se necessario, il fornitore è tenuto a dimostrare gli effetti della forza maggiore sull’ordine.

IX. Qualità e documentazione

1. Per la propria fornitura, il fornitore è tenuto a rispettare le regole della tecnica riconosciute, le norme di sicurezza, le norme antinfortunistiche e quelle in materia di sicurezza sul lavoro, le norme in materia di medicina del lavoro, le specifiche concordate e le disposizioni sulla tutela del consumatore. La dichiarazione CE di conformità va allegata alla fornitura in ogni sua parte, se previsto dal diritto vigente (attualmente, le direttive CE). Ogni fornitore è tenuto a esibire la China Compulsory Certification (certificazione CCC) alla prima consegna per ciascun nuovo articolo introdotto nell’assortimento, se previsto dal diritto vigente (attualmente: China National Regulatory Commission for Certification and Accreditation – CNCA –). Vanno comunicate tutte le norme di sicurezza necessarie. Eventuali modifiche dell’oggetto della fornitura necessitano del previo consenso scritto del committente.

2. Se la tipologia e la portata dei controlli nonché gli strumenti e metodi a tal fine utilizzati non sono stati concordati in modo fisso tra il fornitore e il committente, il committente, su richiesta del fornitore, è disposto a discutere assieme a quest’ultimo, nell’ambito delle proprie conoscenze, esperienze e possibilità, dei controlli al fine di determinare lo stato necessario della tecnica di controllo.

3. Nella documentazione tecnica, il fornitore deve altresì trascrivere in appositi registri quando, come e a opera di chi gli oggetti della fornitura sono stati controllati per verificarne le caratteristiche critiche e quali sono i risultati dei test di qualità richiesti. La documentazione relativa ai controlli deve essere conservata per dieci anni e, se necessario, va esibita al committente. Conformemente alle disposizioni di legge, il fornitore deve obbligare anche i subfornitori a rispettare tali norme.

4. Qualora le autorità, ai fini del controllo di determinati requisiti, chiedano di poter prendere visione del processo produttivo e della documentazione di controllo del committente, il fornitore si dichiara disposto, su richiesta del committente, a concedere loro nella sua azienda gli stessi diritti, fornendo ogni ragionevole supporto.

5. Il fornitore deve adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza nella catena di fornitura, nella produzione, nello stoccaggio, nelle operazioni di carico e nel trasporto. Vi rientrano in particolare la messa in sicurezza dei locali aziendali, la protezione della merce da accesso non autorizzato e l’impiego di personale sicuro.

6. Il fornitore deve rispettare il Codice di condotta dei fornitori di John Deere che si trova all'indirizzo: www.deere.com/suppliercode.

X. Garanzia

1. L’accettazione dei beni è soggetta a ispezione al fine di verificarne l’assenza di vizi, oltre che in particolare l’esattezza, la completezza e l’idoneità.

2. Salvo diversamente disciplinato nel prosieguo, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di vizi materiali e giuridici.

3. Spetta sostanzialmente al committente il diritto di scegliere il tipo di adempimento successivo. Fatta salva l’applicazione dell’art. 439, comma 3 BGB il fornitore ha la facoltà di rifiutare il tipo di adempimento successivo da noi scelto.

4. Ove il fornitore non proceda subito a ovviare ai difetti dopo una nostra richiesta in tal senso, in caso di urgenza, in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, siamo autorizzati a procedere direttamente o tramite terzi a spese del fornitore. Le pretese per difetti materiali si prescrivono allo scadere di 24 mesi dalla messa in funzione o dal montaggio dei ricambi, al più tardi dopo 30 mesi dalla consegna al committente, salvo che la cosa sia stata impiegata in un’opera edile corrispondentemente all’uso abituale e ne abbia causato i vizi.

5. In caso di vizi giuridici il fornitore ci manleva altresì da eventuali pretese di terzi. Per quanto concerne i vizi giuridici vale una prescrizione di 10 anni.

6. Per parti della fornitura ricondizionate o riparate entro il termine di prescrizione delle nostre pretese per vizi, il termine di prescrizione comincerà a decorrere dal momento in cui il fornitore abbia completamente soddisfatto le nostre pretese di adempimento successivo.

7. Saranno a carico del fornitore i costi da noi sostenuti a seguito della fornitura affetta da vizi dell’oggetto contrattuale, con particolare riguardo ai costi di trasporto, viaggio, materiale o ai costi per un’ispezione iniziale in misura superiore alla portata usuale.

8. Ci riserviamo un’azione di rivalsa nei confronti del fornitore in caso di un nostro ritiro di prodotti da noi fabbricati e/o venduti, derivante dalla difettosità dell’oggetto contrattuale fornito dal fornitore, di una riduzione del prezzo d’acquisto praticataci per questo motivo, o di un qualsiasi altro disagio da ciò arrecatoci. Per i nostri diritti in caso di vizi non è necessaria la fissazione di un termine altrimenti necessario.

9. Siamo autorizzati a richiedere al fornitore un rimborso delle spese che abbiamo dovuto sostenere nel rapporto con il nostro cliente, avendo questi avanzato nei nostri confronti una pretesa di risarcimento delle spese necessarie ai fini dell’adempimento successivo, con particolare riferimento ai costi di trasporto, viaggio, lavoro, materiale, dazi di importazione ed esportazione.

10. Fatto salvo il punto X. 4, nei casi di cui ai punti X. 8 e X. 9 la prescrizione interviene non prima di 2 mesi dopo il momento in cui abbiamo soddisfatto le pretese rivolteci dal nostro cliente, al più tardi però 5 anni dopo la consegna da parte del fornitore.

11. Se un vizio materiale viene riscontrato entro 6 mesi dal trasferimento del rischio, si parte del presupposto che il vizio fosse già stato presente al momento del trasferimento del rischio, salvo che tale ipotesi non sia compatibile con il tipo di cosa o di vizio.

12. In caso di invio di campioni, le caratteristiche del campione sono da intendersi promesse. La merce fornita deve essere conforme al campione. In caso di produzioni speciali che interessano l’oggetto della fornitura, ad es. se esso viene realizzato sulla base di disegni, questi hanno priorità sui campioni.

13. Il fornitore mantiene attivo un controllo qualità conforme allo stato della tecnica e idoneo per tipologia e portata, fornendone prova su richiesta. Egli si impegna a soddisfare appieno i requisiti qualitativi specificati nel contratto di fornitura relativi agli oggetti della fornitura, ai metodi di produzione e all’adduzione di prove.

14. Qualora il committente, sulla base di responsabilità indipendente da colpa nei confronti di terzi, venga chiamato a rispondere secondo diritto estero non derogabile, il fornitore subentra nei confronti del committente come se rispondesse lui stesso direttamente.

XI. Responsabilità da prodotto difettoso e richiamo

1. Il fornitore si impegna a stipulare una polizza assicurativa RC per rischi derivanti dall’ esercizio e da prodotto difettoso con un massimale sufficiente, in base a cui sussista una copertura assicurativa anche nel caso in cui le misure di eliminazione dei vizi si riferiscano a parti, accessori o dispositivi di veicoli che si muovono su gomma, rotaia o acqua, a condizione che, al momento della consegna da parte del fornitore o di terzi da lui incaricato, questi prodotti fossero evidentemente destinati alla costruzione o al montaggio in detti veicoli. Vengono fatte salve eventuali ulteriori pretese di risarcimento danni spettanti al committente.

2. Nell’ipotesi in cui veniamo chiamati a rispondere di una violazione di norme di sicurezza governative oppure sulla base di norme o leggi nazionali o internazionali in materia di responsabilità da prodotto difettoso, il fornitore è obbligato a manlevarci da simili pretese, se e a condizione che il danno sia stato causato da un difetto dell’oggetto contrattuale fornito dal fornitore. Nei casi di responsabilità indipendente da colpa ciò vale, tuttavia, solo nel caso in cui al fornitore sia imputabile una colpa. Se la causa del danno rientra nell’ambito di responsabilità del fornitore, su questi incombe l’onere della prova. Nei summenzionati casi il fornitore si accolla tutti i costi e oneri, inclusi i costi di un’eventuale azione giudiziale o di una campagna di richiamo che il committente possa avviare, previa competente disamina. Ciò vale anche nel caso in cui il committente sia obbligato dalle autorità a una simile campagna di richiamo o un terzo effettui la campagna di richiamo per conto del committente. Per il resto trovano applicazione le disposizioni di legge.

XII. Esecuzione dei lavori

Le persone che in esecuzione del contratto eseguano lavori nello stabilimento, devonoosservare le disposizioni del relativo regolamento aziendale. È esclusa la responsabilità per incidenti che si verifichino nello stabilimento a danno di dette persone, a condizione che questi non siano stati causati da una violazione di un obbligo imputabile a dolo o colpa grave dei nostri rappresentanti legali o del nostro personale ausiliario.

XIII. Fornitura di materiali

Materiali, componenti, contenitori e imballaggi speciali forniti dal committente rimangono di nostra proprietà. Essi possono essere utilizzati soltanto in conformità alla loro prevista destinazione. La lavorazione dei materiali e l’assemblaggio dei componenti vengono eseguiti per nostro conto. Sussiste accordo sul fatto che, nel rapporto del valore della merce fornita rispetto al valore del prodotto completo, siamo comproprietari dei prodotti realizzati mediante utilizzo dei nostri materiali e componenti, che vengono custoditi dal fornitore per nostro conto.

XIV. Diritti connessi

1. Il fornitore risponde delle pretese derivanti dalla violazione dei diritti di privativa industriale e intellettuale (diritti connessi) in caso di utilizzo degli oggetti della fornitura in conformità al contratto.

2. Egli manleva il committente e i suoi clienti da ogni pretesa derivante dall’utilizzo di tali diritti connessi.

3. Le parti contraenti si impegnano a darsi tempestiva notizia di rischi di violazione di cui siano venute a conoscenza e a contrastare di comune accordo le asserite pretese.

4. Su richiesta del committente, il fornitore comunicherà l’utilizzo dei diritti di privativa industriale e intellettuale, pubblicati e non, propri e concessi in licenza, relativi all’oggetto della fornitura.

5. Per quanto riguarda i software facenti parte della fornitura del prodotto, ivi inclusa la relativa documentazione, oltre al diritto d’uso nella misura consentita dalla legge (artt. 69a e segg. UrhG) abbiamo anche il diritto d’uso con le caratteristiche prestazionali concordate e nella misura necessaria per l’utilizzo del prodotto in conformità al contratto. A tale riguardo possono anche essere prodotte delle copie. Siamo altresì autorizzati a generare una copia di backup senza espresso accordo.

XV. Utilizzo dei mezzi di produzione e dati confidenziali del committente

Modelli, matrici, dime, campioni, strumenti e altri mezzi di produzione, come pure dati confidenziali che il committente metta a disposizione del fornitore o da questi pagati a prezzo pieno, possono essere utilizzati per forniture a terzi solo previo consenso scritto del committente.

XVI. Legge generale tedesca sulla parità di trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)

Il fornitore dichiara che tutti i suoi dipendenti che entrino o possano entrare in contatto con dipendenti del committente nell’ambito dell’adempimento di obbligazioni contrattuali esistenti e future nei confronti del committente, sono obbligati al rispetto delle disposizioni della legge generale tedesca sulla parità di trattamento. In particolare, i dipendenti del fornitore sono a conoscenza del fatto è vietata qualsiasi discriminazione o molestia, anche sessuale, nei confronti di dipendenti del committente per motivi di razza, origine etnica, sesso, religione, convinzioni personali, età, handicap od orientamento sessuale. Nel caso in cui i dipendenti del fornitore dovessero comunque commettere una violazione delle disposizioni della menzionata legge nei confronti di dipendenti del committente e pertanto chiamino il committente a rispondere del risarcimento del danno materiale o immateriale, il fornitore è obbligato a manlevare il committente nel rapporto interno da ogni pretesa di risarcimento danni, ivi incluse le spese di un’azione legale.

XVII. Disposizioni generali

1. Qualora una parte contraente sospenda i propri pagamenti o presenti istanza per procedura di insolvenza relativamente al proprio patrimonio o di concordato giudiziale o stragiudiziale, l’altra parte è autorizzata a recedere dal contratto per la parte inadempiuta.

2. La sopravvenuta invalidità di una qualsivoglia clausola di queste Condizioni o di altri accordi presi non comprometterà la validità del contratto nella sua interezza. Le parti contraenti sono obbligate a sostituire la disposizione inefficace con una che le si avvicini economicamente il più possibile.

3. Ai rapporti contrattuali si applica esclusivamente il diritto tedesco, a eccezione delle norme di conflitto e della Convenzione delle Nazioni Unite su contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

4. Luogo di adempimento è la sede del committente. Per la fornitura possono essere presi accordi in lieve deroga.

5. Foro competente per tutte le controversie direttamente o indirettamente derivanti dai rapporti contrattuali basati sulle presenti Condizioni di acquisto è il tribunale giurisdizionalmente competente per la sede principale del committente. Siamo altresì autorizzati a citare in giudizio il fornitore, a nostra discrezione, dinanzi al tribunale della sua sede o di una sua filiale o dinanzi al tribunale del luogo di adempimento.

11 gennaio 2023

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Condizioni generali di acquisto

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Condizioni generali di locazione di HAMM AG

1. Ambito di applicazione

1.1 Tutte le offerte relative alla locazione di oggetti sono disciplinate esclusivamente dalle presenti Condizioni generali di locazione. Eventuali condizioni contrarie o divergenti del locatario non vengono riconosciute. Ciò vale anche nel caso in cui il locatore, pur a conoscenza di condizioni contrarie o divergenti del locatario, consegni l’oggetto della locazione a quest’ultimo senza riserve. Ogni eventuale deroga alle presenti Condizioni di locazione sarà efficace solo se confermata per iscritto dal locatore.

1.2 Le presenti Condizioni generali di locazione si applicano, senza ulteriore accordo specifico, anche a tutti gli analoghi rapporti commerciali futuri con lo stesso locatario.

1.3 Le forniture connesse a un montaggio in loco sono disciplinate anche dalle Condizioni generali di riparazione e montaggio del locatore.

2. Offerta e stipula del contratto

2.1 Le offerte del locatore non rivestono carattere impegnativo, salvo altrimenti espressamente indicato. I preventivi di spesa non sono vincolanti. Le prime offerte o i preventivi di spesa, salvo altrimenti concordati, vengono forniti gratuitamente. Il locatore si riserva, per ulteriori offerte o preventivi di spesa nonché per lavori di progettazione, di conteggiare un congruo compenso nel caso in cui non si pervenga a un contratto di locazione.

2.2 Un contratto di locazione si intende perfezionato solo dopo la conferma scritta del locatore. Anche modifiche, integrazioni o accordi accessori devono essere confermati per iscritto dal locatore.

2.3 I documenti formanti parte dell’offerta, come immagini, disegni o specifiche di peso e misura, hanno mero carattere indicativo, salvo che siano stati espressamente indicati come vincolanti.

2.4 Il locatore si riserva tutti i diritti di proprietà e i diritti di autore relativi a immagini, disegni, preventivi di spesa, calcoli e altra documentazione. Questi non potranno essere resi accessibili a terzi senza il previo espresso consenso scritto del locatore e dovranno essere restituiti immediatamente a quest’ultimo,

(i) nel caso in cui non venga perfezionato alcun contratto di locazione, oppure
(ii) sia stata data completa esecuzione al contratto di locazione.

2.5 Nel caso in cui il locatore conceda in prestito l’oggetto della locazione (ad es. dispositivo a scopo dimostrativo o sostitutivo) si applicano corrispondentemente le clausole del presente contratto di locazione.

3. Periodo della locazione

3.1 Salvo altrimenti concordato, la locazione ha inizio con la consegna al locatario (cfr. punto 8.1). A condizione che le parti contraenti non abbiano pattuito una fine precisa, locatario e locatore sono tenuti a concordare un periodo di base, che si calcola in giorni, settimane o mesi e il cui inizio coincide con la consegna o con il momento convenuto. Fatti salvi eventuali diversi accordi, il periodo di base è pari a un mese.

3.2 Nel caso in cui, al termine del periodo di base, l’oggetto della locazione non sia stato restituito al locatore, il contratto di locazione si rinnova automaticamente di una durata corrispondente al periodo di base, salvo che il contratto non venga disdetto tempestivamente entro la scadenza del periodo di base o di altri periodi di locazione successivamente rinnovati. La disdetta è tempestiva se perviene al locatore, nel caso in cui il periodo di base sia calcolato in giorni, tre giorni, nel caso in cui il periodo di base sia calcolato in settimane, una settimana e nel caso in cui il periodo di base sia calcolato in mesi, un mese prima della scadenza del periodo di base.

3.3 La disdetta deve essere data per iscritto, senza specificarne i motivi.

3.4 Al termine del rapporto di locazione, il locatario è tenuto a restituire l’oggetto della locazione in buono stato, vale a dire, in particolare, pulito e completo. Esso deve essere restituito completo, vale a dire, comprensivo di tutti gli oggetti consegnati e gli arredi, pulito e senza danni.

3.5 Sono a carico del locatario eventuali difetti e danni arrecati all’oggetto della locazione che esulino dalla normale usura e/o che siano stati causati da uso improprio.

3.6 Qualora il locatario continui a utilizzare l’oggetto della locazione dopo la risoluzione del contratto mediante disdetta, il rapporto di locazione non è da intendersi rinnovato. Non trova applicazione un rinnovo tacito del rapporto di locazione. Qualora il locatario non restituisca l’oggetto della locazione al termine del rapporto di locazione, per il periodo della ritenzione il locatore può esigere a titolo di risarcimento il canone concordato o, in mancanza, un canone in linea con i prezzi di mercato in zona. Il locatario rinuncia sin d’ora, per qualsivoglia motivo, a un diritto di ritenzione.

3.7 Il tardivo pagamento da parte del locatario comporta l’applicazione di interessi moratori da parte del locatore. Il tasso di interesse moratorio è pari, per l’anno, al tasso base maggiorato di otto punti percentuali. Al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, il tasso base varia dei punti percentuali di cui la grandezza di riferimento è aumentata o diminuita dall’ultima variazione del tasso base. La grandezza di riferimento è il tasso di interesse dell’ultima operazione di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea precedente il primo giorno civile del semestre interessato. Il locatore potrà chiedere il risarcimento del maggior danno subito, documentandolo. Il locatario ha tuttavia il diritto di dimostrare che dal ritardo di pagamento sia derivato un danno minore.

3.8 Circostanze inficianti la solvibilità creditizia del locatario di cui il locatore venga a conoscenza hanno come conseguenza il pagamento immediato di tutti i crediti dovuti. In tal caso, il locatore può esigere un pagamento anticipato o il versamento di garanzie.

4. Canoni di locazione e relativo pagamento

4.1 Il canone di locazione viene calcolato in base al periodo di base convenuto (punto 3.1) in giorni, settimane o mesi. Il calcolo del canone di locazione si basa sul normale orario di lavoro mensile, vale a dire massimo 8 ore di impiego al giorno. Qualora, su questa base, il periodo di impiego calcolato dovesse essere superato presumibilmente o effettivamente di più del 5%, il locatore potrà adeguare il canone in base al periodo di impiego atteso o effettivo. Il locatario è tenuto a informare tempestivamente il locatore del maggiore utilizzo atteso o effettivo dell’oggetto della locazione.

4.2 Il canone di locazione si intende IVA di legge esclusa. Le parti contraenti intendono evitare inutili esborsi e violazioni delle normative fiscali e doganali. Pertanto, il locatario è obbligato, se necessario, a mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie. In ogni caso deve essere garantito che il locatore riceva l’intero canone di locazione senza deduzioni. Imposte, tributi o dazi sono a carico del locatario.

4.3 Nel canone di locazione non è inclusa l’usura delle parti soggette a usura. Il locatore è autorizzato a conteggiare al locatario i costi dell’usura in base all’utilizzo.

Come base di calcolo dei costi per l’usura delle parti soggette a usura si prendono i dati riportati nelle liste di controllo dello stato o in verbali analoghi. I costi vengono conteggiati in percentuale in funzione del prezzo di vendita effettivo delle parti soggette a usura, più le ore di lavoro eventualmente impiegate. Eventuali costi legati al funzionamento e alla riparazione dell’oggetto della locazione durante il periodo di locazione sono a carico del locatario.

4.4 Il locatore emette fatture per il canone di locazione. Il locatore è autorizzato a emettere fatture parziali durante il periodo di base. In caso di un periodo di locazione misurato in giorni o settimane, il locatore è autorizzato alla fatturazione a intervalli settimanali. Se il periodo di base è misurato in intervalli settimanali o mensili, il locatore può emettere una fattura parziale a intervalli mensili. L’ammontare delle fatture parziali è commisurato al periodo di riferimento.

4.5 Il locatore è autorizzato a richiedere pagamenti in acconto. Se il locatore esige un anticipo prima della consegna dell’oggetto della locazione per il periodo di base, può rifiutarsi di restituire l’oggetto della locazione finché non percepisce detto pagamento.

4.6 Il canone di locazione è esigibile al più tardi 8 giorni dopo la data della fattura, senza deduzioni.

4.7 Il locatario ha diritto alla compensazione, trattenuta o riduzione del canone di locazione, qualora le sue contropretese risultino esecutive ai termini di legge o non contestabili dal locatore. Lo stesso vale anche nel caso in cui si facciano valere pretese di garanzia.

4.8 Il locatario si fa carico di eventuali diritti, importi e altri tributi che siano stati riscossi per la durata del contratto sulla base della locazione, del possesso o dell’uso. Ciò vale anche per ispezioni disposte dalle autorità. Qualora in questi casi il locatore dovesse essere chiamato a rispondere o a esporsi, il locatario è obbligato a rimborsare al locatore i costi.

4.9 Ritardi nella consegna dell’oggetto della locazione dovuti a forza maggiore e a eventi che ostacolano in misura sostanziale o rendono impossibile al locatore la consegna, come ad es. guerra, attacchi terroristici, restrizioni all’importazione e all’esportazione, sciopero, serrata o disposizioni delle autorità, anche se riguardano i fornitori o subfornitori del locatore, autorizzano il locatario alla risoluzione del contratto di locazione, salvo altrimenti concordato. Il locatore comunicherà tempestivamente al locatario, nei limiti delle sue possibilità, l’inizio, la fine e la durata prevista delle circostanze di cui sopra.

4.10 Il locatore non è in mora se, nel rispetto del momento di consegna pattuito e per il periodo fino alla consegna dell’effettivo oggetto della fornitura, provvede a mettere a disposizione del locatario un oggetto sostitutivo che soddisfi sostanzialmente i requisiti tecnico-funzionali del locatario, assumendosi tutti i costi connessi alla messa a disposizione dell’oggetto sostitutivo.

4.11 Se il locatore è in mora e da questa circostanza al locatario deriva un danno, questi ha il diritto di esigere un risarcimento forfettario, pari, per ogni settimana piena di ritardo, allo 0,5%, ma nel complesso non superiore al 5% del valore della parte della prestazione complessiva che, a seguito del ritardo, non è stato possibile utilizzare a tempo debito oppure in conformità al contratto. Rimangono escluse ulteriori richieste di risarcimento del danno dovuto a mora.

5. Obblighi del locatario

5.1 Il locatario è obbligato

  • a proteggere in ogni modo l’oggetto della locazione da sollecitazione eccessiva e a garantirne il regolare utilizzo, in particolare da parte da personale specializzato e qualificato;
  • a provvedere alla manutenzione e alla cura dell’oggetto della locazione a proprie spese, a intervalli regolari, presso il locatore o da parte di un terzo incaricato da quest’ultimo;
  • a seguire le norme del locatore e/o del produttore dell’oggetto della locazione in materia di manutenzione, cura e uso;
  • a effettuare a intervalli regolari secondo le prescrizioni standard (ad es. in un libretto di manutenzione) delle ispezioni presso il locatore o un terzo da questi incaricato, a proprie spese;
  • a far eseguire al locatore o a un terzo da lui incaricato, a regola d’arte e a proprie spese, tutti i lavori di riparazione necessari per il mantenimento dell’oggetto della locazione durante il periodo di locazione, utilizzando ricambi originali – questa norma si applica corrispondentemente alle parti di usura – nonché
  • a osservare e soddisfare tutte le norme amministrative e giuridiche connesse al possesso, all’uso o al mantenimento dell’oggetto della locazione.

Il locatario manleva il locatore da eventuali pretese di terzi risultanti dalla mancata osservanza, imputabile a colpa, di questi obblighi.

5.2 Su richiesta, il locatario deve concedere al locatore o al suo incaricato accesso all’oggetto della locazione, in qualsiasi momento e previo accordo, durante i normali orari di apertura, per verificare l’uso e lo funzionalità dell’oggetto della locazione. Ciascuna parte sostiene i costi a ciò direttamente o indirettamente connessi.

6. Sublocazione

6.1 Solo con il previo consenso scritto del locatore, il locatario è autorizzato a sublocare l’oggetto della locazione a un terzo, a cedere i diritti derivanti dal presente contratto o a concedere diritti di qualsiasi tipo relativi all’oggetto della locazione.

6.2 Il locatario è tenuto a rappresentare la colpa di un terzo al quale abbia concesso in uso l’oggetto della locazione come propria ovvero a farla valere contro di sé.

6.3 Al sublocatore viene precisato che può acquistare l’oggetto della locazione solo con il consenso del proprietario (locatore). Sottoscrivendo il contratto di sublocazione, il sublocatario deve confermare per iscritto al locatore di essere a conoscenza dei rapporti di proprietà e della necessità del consenso da parte del locatore nel caso in cui abbia intenzione di acquistare l’oggetto della locazione. La cessazione del rapporto di sublocazione deve essere notificata tempestivamente al locatore dal locatario.

7. Pignoramento dell’oggetto della locazione e simili

7.1 In caso di disposizioni dall’alto, sequestri e simili, a prescindere dal fatto che questi avvengano su iniziativa di un’autorità o di un privato, il locatore è tenuto a specificare oralmente e per iscritto i rapporti di proprietà oltre che a informare tempestivamente il locatore di un tanto, consegnando tutta la documentazione necessaria.

7.2 Il locatario deve informare tempestivamente il locatore nel caso in cui venga presentata istanza di asta giudiziaria o di amministrazione giudiziaria dei terreni su cui insiste l’oggetto della locazione.

7.3 Il locatario assume i costi di tutte le misure volte all’eliminazione di simili interventi.

8. Trasferimento del rischio

8.1 La consegna avviene il giorno contrattualmente pattuito oppure il giorno della consegna effettiva, a seconda dell’evento che si verifica prima. Alla consegna del macchinario viene compilata una lista di controllo dello stato o un verbale di consegna per rilevare lo stato del macchinario. Il locatario si impegna a cooperare alla compilazione nell’ambito della consegna. A tale scopo, alla consegna sarà presente il locatario, un collaborazione da lui incaricato o un terzo. In caso contrario, il macchinario è da intendersi consegnato come verbalizzato dal locatore.

8.2 Il rischio del perimento e del deterioramento dell’oggetto della locazione si trasferisce al locatario con la consegna dell’oggetto della locazione. Equivale a consegna se il locatore si trova in mora di accettazione ai sensi dell’art 293 BGB.

Luogo della consegna (luogo di adempimento) è sempre lo stabilimento del locatore, indipendentemente dal fatto che l’oggetto della locazione venga spedito dal locatore, portato dal locatore o da un terzo da lui incaricato nello stabilimento del locatario o nel luogo di impiego di quest’ultimo oppure venga ritirato dal locatario stesso o da un terzo da lui incaricato.

Equivale allo stabilimento del locatore se l’oggetto della locazione si trova prima dell’inizio della locazione o del trasferimento a un altro luogo (ad es. nello stabilimento o luogo di utilizzo di un sublocatario o del produttore) e da lì viene spedito o consegnato dal locatore o da un’impresa associata o da un terzo da loro incaricato al locatario per l’utilizzo oppure il locatario o un terzo da lui incaricato ritira l’oggetto della locazione in un altro luogo.

8.3 Sono a carico del locatario i lavori di messa in funzione e di mantenimento dovuti al verificarsi di danni dopo il trasferimento del rischio al locatario. Ciò vale anche in caso di furto o altra perdita nonché perimento e deterioramento considerevole che non faccia apparire conveniente un intervento di riparazione . In tal caso il locatario deve versare al locatore un indennizzo nell’ammontare del valore attuale dell’oggetto della locazione andato perduto.

8.4 Il trasferimento del rischio del locatario cessa non appena l’oggetto della locazione viene restituito nello stabilimento del locatore in occasione di o in esito alla risoluzione del presente contratto (giorno dell’effettiva restituzione).

Anche per quanto concerne la riconsegna, il luogo della consegna è sempre lo stabilimento del locatore, indipendentemente dal fatto che l’oggetto della locazione venga spedito dal locatario, portato dal locatario o da un terzo da lui incaricato nello stabilimento del locatore o venga ritirato dal locatore stesso o da un terzo da lui incaricato.

Equivale allo stabilimento del locatore se il locatario, su precedente istruzione del locatore, spedisce o trasferisce l’oggetto della locazione in un altro luogo (ad es. il luogo di utilizzo di un locatario subentrante o di un acquirente) o se l’oggetto viene ritirato dal locatore o da un terzo incaricato presso il locatario e portato in un luogo diverso dallo stabilimento.

8.5 Qualora la spedizione ritardi o non venga effettuata a causa di circostanze non imputabili al locatore, il rischio viene trasferito al locatario dal giorno della segnalazione di disponibilità alla pronta consegna o alla presa in consegna.

8.6 Qualora il locatario incorra nella mora di presa in consegna o violi altri obblighi di cooperazione, il locatore ha il diritto di esigere il risarcimento del danno derivatogli, comprensivo di eventuali oneri aggiuntivi, in particolare quelli connessi alla ritardata presa in consegna.

9. Responsabilità del locatario

9.1 Il locatario risponde del rischio di esercizio derivante dall’oggetto della locazione.

9.2 A condizione che terzi avanzino pretese di risarcimento danni nei confronti del locatore o di un’impresa associata per lesioni o danni materiali, a prescindere dal fondamento giuridico, dovuti al rischio di esercizio derivanti dalla cosa locata, il locatario manleva il locatore nel rapporto interno da ogni pretesa e costo.

9.3 Qualora dovesse verificarsi un sinistro, indipendentemente da quale esso sia, il locatario è obbligato a fornire tempestiva notizia al locatore riguardo all’origine, alla portata e alle persone coinvolte e a mettergli a disposizione tutte le informazioni necessarie.

10. Responsabilità per vizi e risarcimento danni del locatore

Per tutte le pretese di risarcimento danni non disciplinate dal presente contratto – indipendentemente dal loro fondamento giuridico – in particolare risarcimento di danni non causati all’oggetto della locazione, il locatore risponde solo

  • in caso di dolo,
  • in caso di colpa grave dell’organo o del dirigente del locatore,
  • in caso di lesione colposa alla vita, all’integrità fisica e alla salute,
  • in caso di vizi che il locatore abbia taciuto in mala fede o la cui assenza egli abbia garantito nell’ambito di una promessa di garanzia a parte,
  • in caso di vizi dell’oggetto della locazione, a condizione che secondo la legge tedesca in materia di responsabilità da prodotto difettoso (Produkthaftungsgesetz) si risponda per lesioni e danni materiali a oggetti utilizzati da privati.

In presenza di violazione colposa di obblighi fondamentali del contratto, il locatore risponde anche in caso di colpa grave di personale non dirigente e in caso di colpa lieve, in quest’ultimo caso, limitatamente al danno tipico, ragionevolmente prevedibile.

Inoltre sono escluse ulteriori pretese, in particolare la responsabilità per danni conseguenti causati da vizi

11 Assicurazione RC macchinari e di esercizio

11.1 L’oggetto della locazione e il relativo esercizio devono essere assicurati.

11.2 L’assicurazione per i macchinari può essere sottoscritta previo accordo dal locatario o dal locatore.

Nell’ipotesi in cui le parti contraenti si accordino sul fatto che il locatario stesso provveda da sé ad assicurare i macchinari o le parti contraenti non siano addivenute ad alcun accordo, il locatario è obbligato a sottoscrivere un’assicurazione per i macchinari (comprensiva del rischio di trasporto) al valore a nuovo, comprensiva di tutti i costi accessori a favore del locatore per la durata del periodo di locazione o per la durata della consegna contro tutti i rischi, inclusi incendio, danni elementari, vandalismo, furto, trasporto, ecc.

Il locatario cede sin d’ora al locatore i propri diritti presenti e futuri e le proprie pretese riguardo all’assicurazione per il macchinario derivanti dalle polizze assicurative per le quali ha assunto l’onere di assicurazione. Il locatore accetta la cessione.

L’assicurazione del locatore deve contenere le norme seguenti che l’assicuratore è tenuto a confermare:

  • Il contraente/locatario non è autorizzato a disporre a proprio nome dei diritti spettanti al locatore dal contratto di assicurazione; autorizzato a disporre di questi diritti, in particolare all’accettazione del risarcimento, è unicamente il locatore, e ciò anche nel caso in cui non si trovi in possesso del tagliando di assicurazione.
  • Il contraente non può annullare l’assicurazione né ridurne l’importo e deve portarla avanti in maniera immutata fintanto che il locatore non autorizzi per iscritto una diversa procedura e il contraente non abbia trasmesso la dichiarazione di consenso all’assicuratore, il che deve essere accaduto almeno un mese prima della scadenza per essere valido. Il locatore è autorizzato, ma non obbligato, al pagamento dell’importo di assicurazione esigibile.

11.3 Per quanto riguarda l’assicurazione RC per rischi di esercizio vale quanto segue:

Il locatario si impegna in ogni caso ad assicurare a proprie spese il rischio di esercizio derivante dall’oggetto della locazione (assicurazione RC).

11.4 Prima della consegna dell’oggetto della locazione il locatario è tenuto a dimostrare, mediante esibizione di una idonea conferma di assicurazione, che l’oggetto della locazione è assicurato contro i rischi di esercizio per l’intera durata contrattuale e, a condizione che il locatore sia obbligato alla stipula di un’assicurazione per i macchinari, contro i rischi del macchinario. La conferma di assicurazione necessaria deve contenere tutti i dati richiesti relativi al tipo, alla portata e alla durata dell’assicurazione.

La mancata o l’incompleta esibizione delle conferme di assicurazione alla consegna dell’oggetto della locazione autorizza il locatore a trattenere l’oggetto della locazione fino all’emissione delle conferme di assicurazione ancora necessarie. Se il locatore non ricorre al diritto di ritenzione, il locatario è tenuto a esibire al locatore le conferme di assicurazione necessarie tempestivamente, al più tardi, però, entro un termine di 10 giorni lavorativi dalla consegna dell’oggetto della locazione. Se la conferma di assicurazione non viene esibita, il locatore è autorizzato a stipulare, a spese del locatario, l’assicurazione d’obbligo. Fino all’esibizione della conferma dell’assicurazione ovvero fino alla stipula delle assicurazioni necessarie da parte del locatore a carico del locatario, quest’ultimo risponde – fatto salvo il punto 10 delle presenti condizioni di locazione – di tutti i danni, vale a dire anche quelli conseguenti, a prescindere dal motivo, che sono connessi alla mancata e qui promessa copertura assicurativa.

In caso di ritenzione, il locatore è autorizzato a esigere il canone di locazione pattuito con l’inizio del periodo di locazione.

11.5 In caso di danno il locatario deve sostenere eventuali franchigie derivanti dai rispettivi contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che l’assicurazione sia stata stipulata dal locatore o dal locatario.

11.6 In caso di reato commesso sull’oggetto della locazione (furto, eventualmente anche di singole parti, appropriazione indebita, danni materiali, ecc.) il locatario è tenuto immediatamente a sporgere denuncia all’autorità competente (procura, polizia) e a informare il locatore senza indugio. Qualora sia impossibile restituire l’oggetto della locazione a causa del reato (in particolare in caso di furto o sottrazione indebita) e, a prescindere dal motivo, non sussista alcuna copertura assicurativa, in tutto o in parte, il locatario risponde allo stesso modo in maniera indipendente da colpa e deve risarcire al locatore il valore attuale dell’oggetto della locazione al momento del furto o dell’appropriazione indebita. Per valore attuale si intende il valore dell’oggetto della locazione che il locatore deve spendere per acquisire un oggetto della locazione equivalente.

12. Risoluzione senza preavviso

Il locatore è autorizzato a risolvere il contratto di locazione senza preavviso se

  • il locatario è in mora, in tutto o in parte, con un pagamento del canone o un altro pagamento concordato a parte, per più di 5 giorni bancari,
  • il locatario non adempie agli obblighi di cui al punto 5,
  • il locatario subaffitta l’oggetto della locazione a un terzo senza previo consenso scritto (punto 6),
  • il locatario cede i diritti derivanti dal presente contratto a un terzo senza consenso oppure concede a un terzo diritti relativi all’oggetto della locazione senza consenso del locatore,
  • il locatario, senza il consenso del locatore, apporta modifiche all’oggetto della locazione di cui al punto 13,
  • sono note circostanze fondamentali che compromettono l’adempimento del contratto da parte del locatario come ad es. sospensioni di pagamenti, protesti di cambiali, misure di esecuzione forzata o insolvenza.

13. Modifica dell’oggetto della locazione

Eventuali modifiche dell’oggetto della locazione, in particolare aggiunte, integrazioni ed espansioni, non possono essere apportate senza il consenso del locatore. Qualora siano state apportate modifiche con il consenso, il locatario, al termine del contratto di locazione, è tenuto a ripristinare lo stato originario a proprie spese.

14. Prescrizione

Tutte le pretese del locatario, per qualsivoglia motivo, si prescrivono in dodici mesi. Per pretese di risarcimento danni di cui al punto 10 si applicano i termini di legge.

15. Diritti relativi al software/protezione dei dati

15.1 Se l’oggetto della locazione comprende un software, al locatario viene concesso un diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, ivi compresa la documentazione riguardante l’utilizzo sull’oggetto della locazione destinato a questo scopo. È vietato l’utilizzo del software su più di un sistema.

15.2 Il locatario può riprodurre, elaborare, tradurre il software o convertire il codice oggetto nel codice sorgente solo entro i termini di legge. Il locatario si impegna a non rimuovere i dati del produttore, in particolare i simboli di copyright, ovvero a non modificarli senza il previo consenso scritto del locatore.

15.3 Tutti gli altri diritti relativi al software e alla documentazione, incluse le copie, restano in capo al locatore e/o al fornitore del software. È vietato il conferimento di sublicenze o la trasmissione a terzi in qualsiasi forma.

15.4 Il locatore non risponde del software integrato o successivamente installato (anche sotto forma di upgrade o update), se il locatario utilizza in software in modo improprio. In particolare si è in presenza di un utilizzo improprio se il locatario o un terzo

  • cancella, modifica o altrimenti influenza i parametri dell’oggetto della locazione senza il consenso scritto del locatore in maniera tale da compromettere eventualmente la funzionalità dell’oggetto della locazione;
  • installa un software (anche sotto forma di upgrade o update) non autorizzato dal locatore per la rispettiva tipologia di macchinario o impianto che il locatario acquista o ha acquistato;
  • con motore acceso, installa un software (anche sotto forma di upgrade o update) autorizzato dal locatore per il tipo di macchinario di volta in volta acquistato e non osserva l’oggetto della locazione durante l’intero processo di installazione, upgrade o update, non ne controlla di continuo il comportamento e non tiene le persone a debita distanza.

15.5 Il locatore è autorizzato a dotare l’oggetto della fornitura di fleet view e sistemi simili (ad es.. WITOS e simili), sulla cui base i dati del macchinario (ad es. riguardo al funzionamento continuo, ai periodi di standby, ecc.) vengono memorizzati e trasmessi al locatore. Il locatore è autorizzato ad analizzare i dati gratuitamente, a elaborarli e utilizzarli per scopi interni in maniera illimitata, purché il locatario non vi si opponga espressamente. La trasmissione a terzi, ad es. per finalità di confronto e referenza, è consentita se avviene in forma anonima oppure se il locatario, richiesto in tal senso, vi acconsente espressamente.

15.6 Qualora nell’ambito di un’esecuzione, un upgrade o un update del software vengano memorizzati dati personali si applica quanto segue:

Il locatore assicura il rispetto della normativa sulla privacy. In particolare, se necessario per l’installazione di un software, i dati personali comunicati non vengono trasmessi a terzi, bensì vengono unicamente trattati e utilizzati internamente ai fini dell’esecuzione del contratto. Essi verranno cancellati se non sono più necessari. Qualora alla cancellazione si oppongano termini per la conservazione dei dati previsti per legge, al posto della cancellazione subentra un blocco secondo le norme di legge in materia.

Se così richiesto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati, prima della stipula del contratto il locatario provvederà a ottenere le dichiarazioni di consenso scritte dei soggetti i cui dati personali sono necessari per l’esecuzione del contratto.

16. Diritti connessi di terzi

16.1 Il locatore risponde delle violazioni dei diritti di terzi causate dall’oggetto della locazione solo nella misura in cui detto oggetto venga utilizzato in conformità al contratto e per la finalità prevista..

16.2 Nel caso in cui un terzo faccia valere nei confronti del locatario una violazione dei propri diritti causata dall’utilizzo dell’oggetto della locazione, il locatario ne dà immediata notizia al locatore. Il locatore è autorizzato, ma non obbligato, a tutelarsi, se consentito, dalle pretese avanzate a proprie spese. Il locatario non è autorizzato a riconoscere pretese di terzi prima di aver adeguatamente offerto al locatore l’occasione di difendersi dai diritti di terzi in altro modo.

16.3 Alle pretese di risarcimento danni e di rimborso si applica il punto 10, a integrazione.

17. Controllo sulle esportazioni

17.1 La messa a disposizione dell’oggetto della locazione al di fuori del Paese in cui il locatore risiede è soggetta alla riserva dell’assenza di ostacoli in base alla legislazione nazionale o internazionale sul controllo delle esportazioni, ad es. embarghi o altre sanzioni, che si oppongano al trasferimento dell’uso. Il locatario si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l’esportazione. Eventuali ritardi dovuti a controlli sulle esportazioni o a procedure di approvazione sospendono i termini di consegna concordati. Nel caso in cui non vengano impartite le approvazioni necessarie oppure il trasferimento dell’uso non possa essere approvato, il contratto è da considerarsi non stipulato per le parti interessate.

17.2 Il locatore ha la facoltà di risolvere immediatamente il contratto qualora ciò risulti necessario ai fini del rispetto delle normative nazionali o internazionali.

17.3 Nel caso di una risoluzione di cui al punto 17.2 resta esclusa la possibilità per il locatario di far valere una pretesa di risarcimento danni o altri diritti.

17.4 Il locatario non è autorizzato a impiegare l’oggetto della locazione all’estero oppure a sublocarlo, se in contrasto con il diritto nazionale e internazionale in materia di controllo alle esportazioni.

18. Diritto applicabile, foro competente, nullità parziale

18.1 Al rapporto contrattuale tra il locatore e il locatario si applica esclusivamente il diritto del Paese in cui il locatore risiede.

18.2 Foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale in essere tra il locatore e il locatario, anche per pretese connesse a cambiali e assegni è il tribunale giurisdizionalmente competente per la sede principale del locatore. Il locatore ha tuttavia la facoltà, a sua discrezione, di citare in giudizio il locatario anche presso il suo foro competente generale.

18.3 La sopravvenuta invalidità, per qualsivoglia motivo, di una o più clausole o parti di clausole delle presenti Condizioni di locazione non comprometterà la validità delle stesse nella loro interezza. Il locatario e il locatore si impegnano a sostituire dette clausole o parti di clausole con altre consentite per legge e che si avvicinino il più possibile allo scopo economico originariamente perseguito. Lo stesso vale in caso di lacune di cui non si sia a conoscenza.